PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
(Princìpi e definizioni).

      1. La Repubblica promuove la conservazione della memoria dei crimini nazifascisti, assicurando la tutela e l'accesso ai relativi atti, documenti e testimonianze storiche.
      2. Ai fini della presente legge, per crimine nazifascista si intende ogni crimine effettuato per motivi razziali, religiosi, politici, di nazionalità, di rappresaglia, fra 1'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945, a danno di italiani, da singoli e gruppi sotto la direzione o in associazione o comunque ideologicamente ispirati da:

          a) il Governo della Germania nazista;

          b) il Governo della Repubblica sociale italiana;

          c) il Governo di un territorio occupato dalla Germania nazista o comunque costituitosi con l'assistenza o la cooperazione della Germania nazista.

Art. 2.
(Tutela e consultabilità dei documenti
relativi ai crimini nazifascisti).

      1. Per la tutela, il versamento e la consultazione dei documenti relativi ai crimini nazifascisti si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tuttavia il mantenimento del regime di riservatezza o comunque di ogni limite alla consultazione sui documenti stessi è consentito esclusivamente per ragioni attuali di sicurezza nazionale o per obblighi internazionali assunti dall'Italia.

 

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      2. Al fine di ovviare alle carenze organizzative e funzionali in materia di tutela, versamento e consultazione dei documenti di cui al comma 1, è istituita la Commissione tecnica speciale per i documenti sui crimini nazifascisti, di seguito denominata «Commissione».
      3. La Commissione è costituita da:

          a) il direttore generale degli Archivi di Stato, che la presiede;

          b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          e) un rappresentante del Ministero della giustizia;

          f) un rappresentante del Ministero della difesa;

          g) i Capi degli Uffici storici dello Stato maggiore dell'Esercito e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

          h) un rappresentante dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;

          i) cinque eminenti studiosi competenti per materia.

      4. La Commissione, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali.
      5. La Commissione:

          a) localizza, identifica e inventaria i documenti relativi ai crimini nazifascisti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica, ivi compresi i documenti previsti all'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. A tale fine essa ha pieno e completo accesso a ogni documento, anche se in tutto o in parte riservato

 

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o comunque sottratto alla consultazione;

          b) in applicazione della legislazione vigente, individua i documenti di cui alla lettera a) da versare immediatamente presso l'Archivio centrale dello Stato, gli archivi di Stato o le loro sezioni, gli archivi storici dei Ministeri della difesa e degli affari esteri o di altri enti pubblici esentati dal versamento all'Archivio centrale dello Stato, ovvero da versare entro un termine da essa stessa determinato, e cura i relativi adempimenti, vigilando sulla loro effettuazione;

          c) in deroga alle vigenti disposizioni sulla competenza in materia di consultazione e di declaratoria di riservatezza sui documenti, delibera sul carattere riservato dei documenti di cui alla lettera a).

      6. Le commissioni istituite presso i Ministeri e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prestano ogni utile collaborazione alla Commissione.
      7. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla sua costituzione con l'approvazione di una relazione al Ministro per i beni e le attività culturali, nella quale dà conto anche dell'attività delle commissioni di cui al comma 6.
      8. Il Ministro per i beni e le attività culturali riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sui lavori della Commissione, anche relativamente ai criteri adottati nonché alle determinazioni assunte in ordine alla consultabilità dei documenti; al termine dei lavori della Commissione, presenta senza indugio alle Camere una relazione sull'attività della Commissione, sull'esito dei suoi lavori e sugli eventuali problemi emersi. Relativamente a questi ultimi la relazione illustra i provvedimenti adottati per porvi rimedio e formula proposte legislative. Nella relazione, il Ministro riferisce altresì circa il funzionamento

 

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delle commissioni di cui al comma 6.
      9. Per il funzionamento della Commissione e l'adempimento dei suoi compiti, è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 3.
(Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti).

      1. È istituita la Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti, di seguito denominata «Fondazione», con sede in Roma, presso l'Altare della Patria. La Fondazione è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica ed è soggetta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Si applicano alla Fondazione, salvo quanto previsto dalla presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, le norme del codice civile e delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
      4. Sono organi della Fondazione:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il comitato scientifico;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      5. Fanno parte del consiglio di amministrazione della fondazione:

          a) il direttore generale degli Archivi di Stato che la presiede;

 

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          b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

          c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

          d) un rappresentante del Ministero della difesa;

          e) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

          g) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia;

          h) un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane;

          i) due rappresentanti della Confederazione italiana tra le associazioni combattentistiche e partigiane;

          l) un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

          m) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

      6. La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere lo studio, la ricerca e la documentazione delle vicende connesse ai crimini nazifascisti. A tale fine essa:

          a) acquisisce in copia, anche informatica, i documenti di cui all'articolo 2, comma 1, nonché gli atti e i documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, istituita dalla legge 15 maggio 2003, n. 107;

          b) effettua e promuove ricerche, anche presso le pubbliche amministrazioni, nonché studi sulle vicende relative ai crimini nazifascisti;

          c) raccoglie documenti e testimonianze per i fini di cui alla lettera b);

 

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          d) promuove la collaborazione con le istituzioni culturali già attive sul piano della ricerca scientifica al fine di valorizzare le conoscenze acquisite e accrescerle con la documentazione disponibile;

          e) cura la realizzazione di banche dati informatiche delle documentazioni di cui alle lettere a), b) e c);

          f) cura la realizzazione dell'Anagrafe delle vittime e dell'Atlante delle stragi nazifasciste;

          g) costituisce una rete, utilizzando anche strumenti telematici, fra i luoghi della memoria e gli archivi dedicati alle stragi nazifasciste, valorizzando le iniziative locali;

          h) promuove ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti.

      7. Le condizioni per la consultabilità dei documenti conservati in copia presso la Fondazione sono le medesime degli originali.
      8. La Fondazione ha piena capacità di diritto privato, può accettare donazioni o eredità e conseguire legati.
      9. La Fondazione provvede ai suoi compiti con:

          a) il contributo ordinario dello Stato;

          b) eventuali contributi di soggetti pubblici e privati;

          c) eventuali redditi del suo patrimonio.

      10. Per la costituzione della Fondazione è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006. Per il funzionamento della Fondazione è autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa annua di 2 milioni di euro.
      11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

 

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dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.